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Siglata oggi la convenzione tra il Comune di Taranto, rappresentato dall’assessore Francesca Viggiano, e il Presidente del Tribunale di Taranto, su delega del Ministero della Giustizia, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova.

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Grazie a questa convenzione i soggetti, individuati in numero di 10 per volta, svolgeranno attività non retribuita in favore della collettività e del territorio tutto.

“La convenzione – commenta l’assessore Viggiano – si pone l’obiettivo di coinvolgere gli imputati con lo scopo di inserirli in un percorso riabilitativo con ricadute sociali, attraverso lavori di supporto agli uffici, di sportello in ausilio alle attività comunali, di manutenzione, di cura del verde pubblico e di assistenza alla persona. L’Amministrazione Melucci ha accolto con favore questa proposta, per la quale ringrazia infatti l’UEPE per il lavoro di intermediazione, essendo convinta dell’importanza della funzione rieducativa della giustizia e della necessità di non escludere nessun cittadino dall’integrazione sociale”.

Cos’è la Messa alla Prova

Con la sospensione del procedimento, l’imputato viene affidato all’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) per lo svolgimento di un programma di trattamento che preveda come attività obbligatorie:

  • l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione gratuita in favore della collettività;
  • l’attuazione di condotte riparative, volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato;
  • il risarcimento del danno cagionato e, ove possibile, l’attività di mediazione con la vittima del reato.

Il programma può prevedere l’osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell’imputato e relativi ai rapporti con l’ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.

Chi può chiederla

Possono accedere alla misura gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del c.p.p..
Non può essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c. p..

Come vi si accede

La richiesta può essere proposta, personalmente o per mezzo di procuratore speciale (legale di fiducia), fino a che non siano formulate le conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, c1, del c.p.p.. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione.
Per accedere alla misura, è indispensabile che l’imputato richieda all’ufficio di esecuzione penale esterna competente, il rilascio di un programma di trattamento da allegare alla domanda di sospensione del processo e ammissione alla prova. Qualora l’ufficio non sia in grado di predisporre il programma immediatamente, rilascerà un’attestazione, per il giudice, da cui risulta che la domanda di rilascio del programma è stata presentata.
La richiesta di programma di trattamento deve contenere:

  • l’indicazione degli atti rilevanti del procedimento penale (capo di imputazione, numero procedimento, tribunale competente);
  • la disponibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità;
  • la disponibilità ad azioni riparatorie e risarcitorie e da un percorso di mediazione con la persona offesa
  • l’indicazione sintetica della situazione personale e familiare
  • l’eventuale attività lavorativa svolta
  • l’indicazione della struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, se individuata

dovranno essere allegati:

  • gli atti relativi al procedimento penale
  • le osservazioni e le proposte in relazione agli impegni personali

La messa alla prova è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che l’imputato deve reperire.
Le informazioni sugli enti convenzionati presso i quali poter svolgere il lavoro di pubblica utilità, posso essere chieste alla cancelleria del tribunale o all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Compiti dell’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE)

L’ufficio avvia un’indagine socio familiare finalizzata alla predisposizione del programma di trattamento che dovrà contenere indicazioni circa le modalità di coinvolgimento dell’imputato e dei familiari nel processo di reinserimento sociale, le prescrizioni comportamentali, le attività di riparazione o di risarcimento del danno, e il lavoro di pubblica utilità. L’ufficio concorda il programma con l’imputato e chiede l’adesione degli Enti territoriali coinvolti.
Infine, trasmette al giudice l’indagine socio familiare, il programma di trattamento e le “considerazioni che lo sostengono”, comprensive delle notizie relative alla situazione economica e alla possibilità di svolgere l’attività riparativa o di mediazione.
Durante la fase di esecuzione della prova, l’UEPE svolge gli interventi necessari con le modalità previste dall’art.72 della legge n. 354/1975 e

  • riferisce al giudice, con cadenza almeno trimestrale, sull’andamento del programma, sul comportamento tenuto, sulle proposte di modifica e le eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova.
  • Redige inoltre la relazione finale.

La misura decorre dal momento della sottoscrizione del verbale di messa alla prova da parte dell’imputato, presso l’UEPE.

Compiti del giudice ed estinzione del procedimento

Il giudice acquisisce le informazioni dall’UEPE, degli organi di polizia e il parere del Pubblico Ministero, sente in aula l’imputato e la parte offesa.
Valuta, con le modalità indicate dall’art. 133 del codice penale, se ricorrono le condizioni per sospendere il processo e ammettere l’imputato alla prova.
Decide con ordinanza che stabilisce la durata della prova, le prescrizioni, il termine per l’adempimento delle attività di riparazione e le eventuali integrazioni o modifiche al programma di trattamento redatto dall’ufficio di esecuzione penale esterna.

Nella fase di esecuzione, il giudice riceve dall’UEPE le informazioni sull’andamento del programma, dispone le eventuali modifiche e, se necessario, i provvedimenti di revoca, in caso di grave inosservanza delle prescrizioni o di commissione di nuovi reati non colposi.
Al termine del periodo fissato, valuta in udienza l’esito della prova e, in caso positivo, dichiara l’estinzione del reato.

Il giudice può revocare anticipatamente la misura, con ripresa del processo, per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni.

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